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L' accesso civico è disciplinato dagli articoli 5 e 5bis del decreto legislativo n.33 del 2013, modificato dal decreto legislativo n. 97 del 2016.

Tutela dell’accesso civico
Contro le decisioni e contro il silenzio sulla richiesta di accesso civico connessa all’inadempimento degli obblighi di trasparenza il richiedente può proporre ricorso al giudice amministrativo entro trenta giorni dalla conoscenza della decisione dell’Amministrazione o dalla formazione del silenzio.


MODULI PER L’ESERCIZIO DEL DIRITTO
Per l’esercizio del diritto di accesso civico si possono utilizzare i seguenti moduli:

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